Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

Credito di imposta Ricerca e Sviluppo

Il ricorso a strumenti di natura fiscale al fine di incentivare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo non rappresenta una novità nell’ordinamento italiano e il Legislatore, con l’introduzione di un credito di imposta in favore dei soggetti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo nel decreto Destinazione Italia del dicembre 2013, era già tornato a promuovere l’innovazione attraverso lo strumento dell’incentivo fiscale.

Il “nuovo” credito di imposta (Legge di Stabilità 2015), però, non dipendendo più dalla limitazione delle risorse, determinata, in passato, dal finanziamento connesso all’utilizzo dei fondi strutturali europei, si caratterizza per una più rapida possibilità di utilizzo da parte dei beneficiari, in quanto non è riconosciuto a seguito della presentazione di un’apposita istanza per via telematica, ma è concesso in maniera automatica, a seguito della realizzazione delle spese agevolate.

 

Importanti novità, inoltre, costituiscono un incentivo ulteriore all’utilizzo di questo rinnovato strumento, la cui disciplina prevede che esso sia riconosciuto:

  • per gli anni 2015-2019 (anziché 2014-2016);
  • a favore di tutte le imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, a prescindere dal fatturato (non più solo quelle con un fatturato annuo inferiore a euro 500 milioni);
  • fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 2,5 milioni di euro) per ciascun beneficiario;
  • nella misura del 25% (e non più del 50%) degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno euro 30.000 (anziché euro 50.000) in ciascuno dei periodi d’imposta;
  • anche per le spese relative a competenze tecniche e privative industriali.

 

Soggetti Beneficiari

Ora, e questo rappresenta un vantaggio aggiuntivo senz’altro per le micro e piccole imprese, il credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo spetta a tutte le imprese che investono in tali attività, indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, società di persone, ditte individuali, ecc.) dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e anche a prescindere dal fatturato.

 

Spese Agevolabili

Con l’evidente obiettivo di incentivare l’assunzione di personale altamente qualificato, che nel nostro Paese non trova ancora una adeguata collocazione nelle imprese, intensificare l’utilizzo di strumenti e attrezzature adattate dalle quali non si può prescindere per attività di ricerca e dell’innovazione, aumentare le collaborazioni tra Università, Centri di Ricerca e imprese e sostenere la diffusione di brevetti, marchi, ecc., le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 ammissibili al credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo sono:

  • assunzione di personale “altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.1988, e comunque con costo unitario non inferiore a euro 2.000 (al netto IVA);
  • costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca e con altre imprese, comprese le start-up innovative;
  • competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne.

Tali spese devono essere relative alla seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • lavori sperimentali o teorici aventi per oggetto l’acquisizione di nuove conoscenze;
  • ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti;
  • acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati/trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

 

Inoltre, in ciascuno dei periodi d’imposta, la spesa sostenuta per attività di R&S deve essere almeno pari a euro 30.000.

Non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti.

 

Misura

Come detto, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media di quelle sostenute nel triennio 2012-2014. Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d’imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull’intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di 3 anni.

Viene previsto, inoltre, ancora a sottolineare l’importanza di questi due requisiti, che il credito spetti nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per gli investimenti in ricerca e sviluppo relativi a:

  • assunzione di personale altamente qualificato;
  • costi della ricerca “extra muros”, cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca e con altre imprese, come le start-up innovative.

Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e:

  • va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Come utilizzarlo in compensazione

L’art. 6, comma 3, del Decreto MEF 27.05.2015 ha stabilito che il credito d’imposta ricerca e sviluppo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

A tal fine, con la Risoluzione n. 97/E del 25.11.2015, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “6857”, denominato “Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

Per ulteriori approfondimenti rispetto a questa e altre opportunità a favore di startup e PMI innovative vi segnaliamo la guida COME FINANZIARE UNA START-UP INNOVATIVA, Guida pratica per l’accesso ad agevolazioni e contributi per start-up innovative, incubatori certificati e Pmi innovative, acquistabile presso le migliori librerie e al seguente link:

https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Come-finanziare-una-start-up-innovativa/2193

Per informazioni e consulenze sull’argomento siamo a disposizione alle seguenti mail:

info@smarteam.net

fideas@topnet.it